REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI
CONTI
SEZIONE
SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta dai seguenti
Magistrati:
Tommaso De Pascalis
Presidente
Mario Casaccia
Consigliere Relatore
Antonio D'Aversa
Consigliere
Giovanni Piscitelli
Consigliere
Angelo Antonio Parente
Consigliere
ha pronunciato la
seguente
S E N T E N Z
A
sull'appello, iscritto al n. 15806
del Registro di Segreteria, proposto
dal Sig. Cesarini Luigi; sull'appello, iscritto al
n. 15802, proposto da
Civitillo Italo; sull'appello, iscritto al n. 15785,
proposto dai Sigg. Olga Bellini e Aldo Ferrara, avverso la sentenza n. 151/2001
emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione
Campania, depositata in data 28.12.2001.
Visti gli atti e i documenti di
causa; uditi nella P.U. del 22 giugno 2004 il Consigliere Relatore Mario
Casaccia, l'Avv. Mario D'Urso in difesa e rappresentanza di Olga Bellini e Aldo
Ferrara, nonché il P.M. nella persona del V.P.G. Dott. Angelo De
Dominicis.
F A T T
O
Con atto di citazione del 27.3.2001
il Procuratore Regionale per la Campania chiamava in giudizio gli appellanti
interessati, nonché il Sig. Capocasale Pasquale, poi deceduto, per sentirli
condannare al pagamento a favore del Comune di Piedimonte Matese della somma di
L. 146.694.000 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di
giustizia.
Il P.M. contestava l'applicazione
dell'istituto della incentivazione relativo all'anno 1996 da parte e degli
amministratori e del responsabile del servizio del personale e del segretario
generale del Comune.
Il fondo incentivante era stato
erogato, infatti, senza un'idonea copertura e contrariamente ai pareri espressi
e dall'Ufficio Ragioneria del Comune, dal CO.RE.CO e dal Consiglio Comunale, che
peraltro non ratificò la delibera costitutiva.
Il giudice di prime cure,
riconosciuto che la domanda attrice era fondata, ha, in applicazione del potere
riduttivo, abbattuto la somma da corrispondere all'Ente locale in L. 40.000.000
condannando gli assessori Cesarini e Civitillo a L. 12.000.000 ciascuno e
Bellini e Ferrari a L. 8.000.000, condanne comprensive della rivalutazione
monetaria e degli interessi.
Avverso tale sentenza hanno proposto
appello tutti i condannati. I Sigg.
Bellini e Ferrara hanno prospettato il travisamento dei fatti, perché non
sussisterebbe nessun ritardo nella messa a punto dei progetti finalizzati
all'autorizzazione del fondo di produttività e perché non sono state stanziate
somme superiori a quelle previste.
La Sig.ra Bellini Olga, peraltro,
non avrebbe avuto responsabilità di rilevanza esterna essendo affidati i compiti
di dirigente del Servizio Personale del Comune ad altro soggetto, mentre,
invece, il suo contributo avrebbe riguardato soltanto la regolarità tecnica e
non i censurati profili di regolarità contabile.
Il Dott. Ferrara da parte sua
sostiene che la sua attività è legittima in quanto il parere favorevole reso
sulla delibera n. 114/97 aveva come presupposto che il fondo avesse già la
copertura finanziaria; mancherebbe poi il requisito della colpa
grave.
Gli appellanti Cesarini e Civitillo
hanno, a loro volta prospettato le seguenti censure; e cioè, la norma che
legittima l'istituzione del fondo incentivante non pone come pregiudiziale della
valutazione dei compensi una preventiva attività pianificatoria e progettuale;
l'adozione della delibera sarebbe stata presa solo dopo che il segretario
comunale Ferrara aveva rassicurato la Giunta della legittimità dell'operato; la
copertura finanziaria, poi, va rinvenuta nella successiva delibera n. 504/96 di
assestamento del bilancio.
Con le conclusioni scritte il
Procuratore Generale rileva innanzitutto che vi è stato un errore nella
ripartizione del danno: essendo deceduto l'assessore Capocasale la ripartizione
del danno dovrebbe essere operata nel modo seguente: L. 8.000.000 ciascuno nei
confronti degli amministratori; L. 8.000.000 ciascuno nei confronti di Bellini e
Ferrara, sicché, trattandosi di errore materiale anche in assenza di un motivo
d'appello, la condanna a carico di Cesarini e Civitillo dovrebbe essere ridotta
da L. 12.000.000 a L. 8.000.000.
Il Procuratore Generale peraltro
precisa che la normativa (art. 12 del D.P.R. 1.2.1986, n. 13) stabilisce che la
produttività nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una
programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate
risorse. Perciò occorre l'istituzione di un apposito capitolo di spesa o fondo
di produttività e che l'istituzione del fondo incentivante va collegata a
precisi programmi operativi, finalizzati al miglioramento dei servizi e
dell'organizzazione degli enti. E' evidente allora che di fronte a questi chiari
principi e norme il Procuratore concorda con quanto deciso dal giudice di prime
cure.
Risulta, poi, dagli atti che
l'erogazione delle somme non è stata preceduta da una pianificazione del lavoro;
non hanno fatto seguito progetti operativi, né risulta che siano stati compiuti
lavori diretti verso il conseguimento degli obiettivi che la straordinarietà
dell'erogazione esigeva. Quindi il danno per l'Ente sussiste e risulta anche
provato.
Quanto alla colpa grave, può
ritenersi che abbiano soggettivamente tenuto una condotta non suscettibile di
essere considerata al di fuori dell'elemento previsto dalla normativa, specie se
si considerano i rilievi mossi dal Servizio Ragioneria del Comune e le censure
da parte del CO.RE.CO..
Peraltro, gli amministratori
Cesarini e Civitillo non possono invocare che alla decisione di erogare comunque
il fondo sarebbero pervenuti perché rassicurati dal Segretario comunale, dato
che tale circostanza è stata presa in considerazione dal giudice di prime cure
in sede di esercizio del potere riduttivo.
Il Segretario Comunale, a sua volta,
ha omesso di formulare rilievi su delibere illegittime, mentre infine la Sig.ra
Bellini risultava preposta all'Ufficio Personale sin da epoca antecedente al
1996 ed ha partecipato all'intera vicenda amministrativa. Conclude, quindi, il
Procuratore Generale per la reiezione degli appelli, previa verifica dei
conteggi in tema di ripartizione dei danni.
Lo stesso Procuratore Generale poi
con parere espresso il 15.7.2002, ha chiesto che sia dichiarata inammissibile la
domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, perché tale
sospensione è disposta ex lege (art. 5, 20.12.96, n. 639) di conversione del
D.L. 23.10.1996, n. 543.
Con ordinanza 7.11.2002 questa
Sezione ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione della sentenza
impugnata.
Con memoria depositata il 21.5.2004
l'Avv. Leopoldo Bonito in difesa dei Sigg. Luigi Cesarini e Italo Civitillo in
controdeduzione alle conclusioni del Procuratore Generale ha ribadito che ai
sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 333/1990 l'attività pianificatoria progettuale
non si pone come dato imprescindibile al fine della regolare liquidazione dei
compensi incentivanti in favore dei dipendenti; nella fattispecie la Giunta
Municipale del Comune di Piedimonte, altro non ha fatto che provvedere alla
costituzione del fondo incentivante ed alla successiva liquidazione in favore
dei dipendenti sulla base di parametri regolarmente concordati; sicché il danno
non può sussistere mentre la delibera n. 114 del 1996 è avvenuta con il parere
favorevole del Segretario Comunale dell'Ente e quindi in definitiva gli
amministratori hanno agito in assoluta buona fede.
Il 9 giugno 2004 è stata depositata
una memoria da parte dell'Avv. D'Urso in difesa di Bellini Olga e Ferrara Aldo
in controdeduzioni alle conclusioni della Procura Generale della Corte dei
Conti.
Richiamando il contenuto del ricorso
in appello, l'Avv. D'Urso ritiene che bisogna proprio in considerazione della
richiesta di parte pubblica ridurre l'importo posto a carico degli appellanti
Bellini e Ferrara nel rispetto delle valutazioni fissate nella sentenza
impugnata.
Dagli atti acquisiti al fascicolo
processuale risulta, sempre secondo la difesa, che l'esecuzione dei carichi di
lavoro per l'anno 1996 sono stati preceduti da una precisa e preventiva attività
pianificatoria. Quanto al numero delle ore di straordinario, ricorda la difesa,
che l'Amministrazione con la presenza delle organizzazioni sindacali aveva
stabilito che il fondo doveva essere impegnato sino a 70 ore pro
capite.
L'attività espletata con i carichi
di lavoro nell'anno 1996 è stata utile ed è risultata indispensabile per la
successiva rideterminazione della pianta organica; quindi non sussiste alcuna
colpa grave con riguardo ai Signori Ferrara (segretario comunale) e Bellini
(dipendente comunale). Viene contestato in pratica l'assunto, non supportato da
alcuna prova, secondo cui il Ferrara avrebbe svolto un'azione positiva per
l'adozione della delibera n. 114/96.
Il Segretario comunale aveva
espresso parere favorevole perché il fondo di incentivazione aveva trovato
copertura finanziaria e con l'autorizzazione di tale fondo era stata realizzata
un'attività obbligatoria prevista dalla legge; non solo, ma tale attività era il
risultato di una concertazione tra le organizzazioni sindacali e aziendali.
Pertanto sarebbe fuori luogo parlare di colpa grave.
Quanto alla Dott.ssa Olga Bellini
era semplicemente una dipendente dell'Ufficio Personale del Comune, priva di
rilevanza esterna; aveva solo mansioni di collaborazione e di istruttorie
interne e non aveva partecipato alla riunione del 13.12.96 dove era presente il
Dott. Grauso, dirigente del Servizio Personale, né alla successiva riunione del
14.2.1997. Pertanto, l'Avv. difensore, chiede l'accoglimento dell'appello,
l'assoluzione dei suoi assistiti ed in via subordinata, l'applicazione del
potere riduttivo nella misura massima consentita.
Nella pubblica udienza odierna è
intervenuto l'Avv. D'Urso, il quale si è rimesso agli atti scritti
sottolineando, in particolare, la buona fede dei suoi assistiti oltre
l'irrilevanza del parere reso dal Servizio Ragioneria del Comune di Piedimonte
Matese.
Il P.M., dal canto suo, pur
condividendo le conclusioni già rassegnate, ha sostenuto che il Segretario
Comunale va assolto sul profilo che il suo parere sarebbe inutiliter
datur, in considerazione dell'annullamento della delibera n. 114 del 1997,
mentre, invece, il parere reso dalla funzionaria Sig.ra Olga Bellini, essendo
interno al procedimento, comporterebbe una responsabilità della stessa, la
quale, in pratica, ha partecipato a tutta l'intera vicenda
amministrativa.
Una breve replica dell'Avv. D'Urso a
difesa della Sig.ra Bellini in quanto quest'ultima non ha, come già
rappresentato nelle memorie, partecipato ad alcuna riunione dove invece era
presente il Dott. Grauso, dirigente del Servizio
Personale.
D I R I T T
O
Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R.
1.2.1986, n. 13, la produttività nella Pubblica Amministrazione va collegata ad
una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con
determinate risorse.
Nella fattispecie, come rilevato
anche dal giudice di primo grado, è mancata una pianificazione del lavoro con
progetti operativi per conseguire quegli obiettivi che la straordinarietà
dell'erogazione esigeva. Pertanto, può ritenersi pacifica la preventiva attività
pianificatoria e progettuale per erogare i compensi di cui al fondo di
incentivazione. Ed è altrettanto pacifico che in assenza di questo presupposto
vi sia stata una deminutio patrimoniale per le finanze dell'Ente;
infatti, il premio di produttività può essere erogato soltanto in relazione a
precisi obiettivi e non già indiscriminatamente, come è avvenuto nell'anno 1996
nel Comune di Piedimonte Matese. Ciò nonostante, non si può non rilevare come i
carichi di lavoro hanno rappresentato pur sempre un'attività da compensare,
ancorché gli obiettivi prefissati non siano stati raggiunti. Ed è nell'ambito di
questa considerazione che correttamente il giudice di primo grado con
equilibrio, anche in presenza di irregolarità nella gestione della vicenda, ha
riconosciuto un abbattimento del danno richiesto dal Procuratore Regionale di
prime cure.
Sotto il profilo soggettivo, a
fronte del rilievo mosso dalla Ragioneria del Comune, cui ha fatto seguito anche
l'annullamento della delibera n. 114/97 del parte del CO.RE.CO. e la mancata
ratifica da parte del Consiglio Comunale, non v'ha dubbio che sussiste la colpa
grave soprattutto in considerazione del fatto che la delibera di assestamento
del bilancio non ha efficacia convalidante o di sanatoria della delibera
annullata, ma semplicemente validità ricognitiva.
Ciò precisato, con riferimento alla
posizione individuale di ciascun responsabile, il Collegio ritiene che l'appello
dei Signori Cesarini e Civitillo debba essere respinto in quanto il giudice di
primo grado ha correttamente fatto uso del potere riduttivo in considerazione
della rilevanza causale dell'operato del Segretario Comunale e del Responsabile
del Personale; nondimeno va corretto l'errore materiale nel computo delle
condanne così come rappresentato dallo stesso P.M.; vale a dire la ripartizione
del danno non può che essere di L. 8.000.000 nei confronti degli amministratori
Civitillo e Cesarini in considerazione del fatto che avrebbe dovuto partecipare
al pagamento anche il deceduto assessore Capocasale, nei confronti dei cui eredi
la Procura ha rinunciato all'azione.
Parimenti, il Collegio ritiene di
respingere l'appello del Segretario Comunale perché ha avuto un ruolo decisivo
nella produzione del danno avendo lo stesso, non soltanto, omesso di formulare
rilievi sulle delibere riconosciute illegittime dagli organi di controllo, ma
adottato anche una condotta causativa per l'adozione della delibera n. 114 del
1997.
Viceversa, per la Sig.ra Bellini,
dato che quest'ultima ha rivestito all'epoca dei fatti soltanto semplici compiti
esecutivi e considerato che alle riunioni relative a tutta la vicenda ha
partecipato un altro dirigente, il Collegio ritiene di dover ridurre il
quantum della condanna a L. 4.000.000.
Conclusivamente la sentenza
impugnata va confermata per i Sigg. Civitillo e Cesarini, fatto salvo la
correzione dell'errore materiale nel computo della condanna loro ascritta, così
come va confermata integralmente la sentenza di prime cure per quanto concerne
il Segretario Comunale, mentre invece va riformata la stessa con riferimento
alla funzionaria Olga Bellini.
P. Q.
M.
definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello del Sig. Aldo Ferrara e dei Sigg. Civitillo e Cesarini ed
accoglie parzialmente l'appello della Sig.ra Bellini con la condanna della
Sig.ra Bellini a L. 4.000.000, pari ad Euro 2.065,82; del Sig. Ferrara Aldo a L.
8.000.000, pari ad Euro 4.131,65 e con la condanna dei Sigg. Civitillo e
Cesarini a L. 8.000.000 ciascuno, pari ad Euro 4.131,65 per effetto dell'errore
materiale di cui sopra e con la condanna alle spese del secondo grado di
giudizio ed agli interessi dalla sentenza di primo grado, spese che fino al
deposito dell'originale di questa sentenza vengono liquidate in Euro 519,61
------------
(cinquecentodiciannove/61)
Così deciso in Roma nella Camera di
Consiglio del 22 giugno 2004.
Il Consigliere Relatore
Il Presidente
F.to Mario Casaccia
F.to Tommaso De Pascalis
Depositata in Segreteria il 1 SET. 2004
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Pizzin